Collegio Nazionale Capitani di L.C. & D.M.

Presidenza Nazionale e Sede Compartimentale di Genova: Vico dell'Agnello, 2/28 - 16124 Genova 
Delegazione di Pozzallo: C/o Via Prol. G. Fava, 8 - 97016 Pozzallo (RG)

Collegio Nazionale Capitani di L.C. & D.M.

Statuto del Collegio Nazionale Capitani

Indice Statuto

CAPO II    Dei Collegi Compartimentali


Art.16 - Definizione

I Collegi Compartimentali devono essere costituiti da almeno 250 (duecentocinquanta) Soci ordinari e si gestiscono in maniera autonoma, salvo controllo e ratifica di tutti i loro atti da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 17 - Competenze

Il Collegio Compartimentale provvede all'organizzazione e amministrazione del proprio Compartimento e delle Delegazioni da esso dipendenti.

Art. 18 - Dei Soci Ordinari

Possono essere Soci Ordinari tutti coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:
• Capitano Superiore L.C. e Macchina
• Capitano di Lungo Corso e Macchina
• Aspirante C.L.C. e C.M.
Gli Aspiranti hanno diritto al voto nell'Assemblea e nelle elezioni alle cariche sociali, ma non sono eleggibili. Alle cariche sono eleggibili soltanto i Soci Capitani Superiori di L.C. e M. o Capitani L.C. e M.

Art. 19 - Dei Soci Onorari e Aderenti

Possono essere nominati Soci Onorari persone particolarmente distintesi nel campo marittimo, benemeriti della loro dedizione agli scopi perseguiti dal Collegio.
Si distinguono in Soci Onorari nazionali, nominati dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei suoi Componenti, e Compartimentali, nominati - con la stessa maggioranza - dai Consigli Direttivi Compartimentali. I Soci Aderenti sono indicati dall'Art. 16 del Regolamento. I Soci Onorari ed Aderenti non sono ammessi al voto né alle cariche sociali.

Art. 20 - Perdita dello <<status>> di Socio

Lo <<Status>> si perde:
• per dimissioni;
• per radiazione, in caso di gravi violazioni dell'etica professionale, o per illeciti gravemente lesivi degl'interessi o del prestigio dell'Associazione;
• per morosità: tale è considerato il ritardo di oltre un anno nel versamento della quota sociale.
La radiazione dall'Albo dei Soci è adottata dal Collegio Compartimentale su proposta del Collegio dei Probiviri.
L'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia del provvedimento di cancellazione, può proporre impugnazione davanti al Consiglio Nazionale.


Art. 21 - Diritti

I Soci Ordinari hanno diritto a:
• essere iscritti nell'Albo dei Soci;
• frequentare i locali del Collegio nelle sue Sedi, usufruire di tutti i suoi servizi, partecipare a tutte le sue manifestazioni;
• presentare proposte di studi e/o aggiornamenti.

Art. 22 - Doveri

I Soci hanno il dovere:
• di tenere una condotta conforme all'etica professionale e alle leggi che disciplinano l'esercizio della professione; in ogni caso, il loro comportamento non deve essere tale da compromettere gl'interessi ed il prestigio del Collegio;
• di collaborare alla vita sociale dell'Associazione;
• di versare le quote sociali annuali.

Art. 23 - Organi

Gli Organi del Collegio Compartimentale sono:
• l' Assemblea dei Soci;
• il Presidente;
• i due Vice Presidenti; (uno per categoria);
• il Consiglio Direttivo;
• il Collegio dei Sindaci;
• il collegio dei Probiviri;
• la Giunta esecutiva.

Art. 24 - Elezioni

Sono eletti a suffragio universale i Soci ordinari di ciascun Compartimento ogni 5 (cinque) anni e con le modalità previste dal Regolamento:
• il Presidente;
• i due Vice Presidenti;
• i Membri del Consiglio Direttivo o Consiglieri;
• il Collegio dei Sindaci.

Art 25 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente Compartimentale almeno una volta all'anno in via ordinaria.
All' Assemblea sono sottoposti il bilancio e le relazioni del Presidente e dei Sindaci per l'esame e l'approvazione.

Art. 26 - Presidente

Il Presidente rappresenta il Collegio nell'ambito della sua giurisdizione ed ha la legale rappresentanza dello stesso.

Art. 27 - Il Vice Presidente

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza e/o impedimento temporaneo.

Art 28. - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nell'ambito del proprio Compartimento:
• nomina il Consigliere addetto alla Segreteria;
• nomina il Consigliere addetto all'amministrazione;
• nomina i Probiviri;
• svolge le attività dirette al raggiungimento degli scopi statutari del Collegio;
• delibera sull'ammissione dei Soci;
• adotta, su proposta dei Probiviri, i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
• delibera sulla costituzione e sullo scioglimento delle Delegazioni e sulla nomina e revoca del delegato responsabile.
Il Consiglio è composto, oltre che dal Presidente e dai due Vice Presidenti dai Consiglieri nel numero determinato dal Regolamento.

Art. 29 - Collegio Sindacale

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo della gestione. Spetta ai Sindaci:
• esaminare almeno ogni 3 (tre) mesi i libri contabili;
• fare riscontri di cassa;
• rivedere il bilancio consuntivo e preventivo;
• sorvegliare la corretta applicazione delle disposizioni statutarie attinenti l'amministrazione, nonché delle delibere consiliari.

Art. 30 - Composizione

Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 (quattro) membri, due per ciascuna categoria.

Art. 31 - Rappresentanza

I Membri del Collegio dei Sindaci, nelle loro riunioni non possono farsi rappresentare da un altro membro del Collegio stesso.

Art. 32 - Probiviri

I Probiviri sono 4 (quattro) e sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 - Sostituzione rappresentanza

I Probiviri non possono farsi rappresentare. In caso di cessazione della carica, il membro uscente sarà sostituito da un altro nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 34 - Competenza

I Probiviri dovranno operare nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento di applicazione.

Art. 35 - Giunta Esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da:
• il Presidente
• i Vice Presidenti
• il Consigliere addetto alla Segreteria
• il consigliere addetto all' Amministrazione
• il Direttore dell'Organo di stampa ufficiale senza diritto di voto e per il solo Compartimento del Presidente Nazionale.
E' Organo operativo del Collegio Compartimentale.

Art. 36 - Riunioni

La Giunta Esecutiva si riunisce in via ordinaria su richiesta del Presidente e sempre prima di ogni convocazione del Consiglio Direttivo del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Generale dei Soci.

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