Collegio Nazionale Capitani di L.C. & D.M.

Presidenza Nazionale e Sede Compartimentale di Genova: Vico dell'Agnello, 2/28 - 16124 Genova 
Delegazione di Pozzallo: C/o Via Prol. G. Fava, 8 - 97016 Pozzallo (RG)

Collegio Nazionale Capitani di L.C. & D.M.

Statuto del Collegio Nazionale Capitani

Indice Statuto

CAPO I    Del Collegio Nazionale


1 - Definizione

Il Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Macchina è una Associazione professionale indipendente senza fini di lucro, con Organi, Ordinamento e Amministrazione stabiliti dal presente Statuto. La Sede legale è in Genova.

Art. 2 - Scopi

Il Collegio ha i seguenti scopi:

 

1)  l'assistenza morale e l'elevazione culturale dei Soci;

2)  la tutela del prestigio professionale dei Soci in ogni campo;

3)  la programmazione e gestione dei corsi professionali di qualificazione, perfezionamento, specializzazione ed aggiornamento del settore mare, in virtù della legge quadro 21 dicembre 1978 n° 845 in materia di formazione professionale, in armonia con le rispettive leggi delle singole Regioni, e loro modificazioni;

4) la difesa dell'ambiente marino.


Per poter svolgere più efficacemente l'attività diretta ai detti scopi, il Collegio si adopererà per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quale unico rappresentante della categoria dei Capitani, al di fuori della sfera propriamente sindacale.

Art. 3 - Giurisdizione

Del Collegio fanno parte i Collegi Compartimentali.

Art. 4 - Associati

Al Collegio possono essere associati - con deliberazione del Consiglio Nazionale - le persone giuridiche che, condividendone gli scopi statutari, intendono coadiuvarlo nel raggiungimento degli stessi, nonché le associazioni di categoria del personale marittimo.

Art. 5 - Competenza

Il Collegio ha competenza in tutti i problemi di carattere costitutivo, orga- nizzativo, disciplinare e ha giurisdizione su tutti i Collegi Compartimentali.


Art. 6 - Organi

Sono organi del Collegio:
• Il Presidente
• i Vice Presidenti
• Il Consiglio
• La Giunta Esecutiva.

Art. 7 - Presidente

E' tale di diritto il Presidente del Collegio Compartimentale con il maggior numero d'iscritti. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Collegio e sovrintende la gestione. In caso d'assenza e/o impedimento temporaneo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente in carica del Compartimento con il maggior numero d'iscritti. Il Presidente può essere coadiuvato da un Segretario scelto dal Consiglio.

Art. 8 - Vice Presidente

Sono tali di diritto i Presidenti degli altri Collegi Compartimentali e il Vice Presidente del Collegio Compartimentale con il maggior numero d'iscritti, di categoria diversa da quella del Presidente. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento

Art. 9 - Consiglio: composizione

Il Consiglio è composto da:
• Il Presidente Nazionale
• I Vice Presidenti Nazionali
• I Consiglieri.
Consiglieri sono: I Vicepresidenti dei Collegi Compartimentali di specialità diversa da quella del Presidente; gli eletti dai Consigli Direttivi Compartimentali in ragione di uno ogni 500 (cinquecento), o frazione di cinquecento Soci ordinari iscritti nel numero massimo di sei per Compartimento.

Art 10 - Consiglio: competenze

Il Consiglio:
• indirizza l'attività dei Collegi Compartimentali:
• controlla e ratifica tutti gli atti dei Consigli Direttivi compartimentali ferma restando la loro piena responsabilità nella gestione ordinaria;
• decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari dei consigli dei Probiviri;
• ratifica la nomina e/o la revoca dei Delegati responsabili delle delegazioni;
• ratifica la nomina dei soci onorari;
• delibera sull'ammissione degli associati di cui all'Art. 4 dello Statuto;
• sceglie e nomina il Segretario;
• stabilisce le quote associative;
• indice i Congressi attinenti a problemi vitali per il Collegio e la categoria dei Capitani;
• esercita le altre funzioni previste dallo Statuto;
• il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria quando la Presidenza lo richiede necessario o a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio

Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In via straordinaria sono fatte in tempi brevi a mezzo fonogramma.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, se non altrimenti disposto dallo Statuto e dal Regolamento.
Ciascuno dei Membri può essere portatore, al massimo, di due deleghe.
In caso di parità di voti, la maggioranza è determinata dal voto di chi presiede.

Art. 12 - Giunta esecutiva: composizione

La Giunta esecutiva è composta da:
• il Presidente
• i Vice Presidenti
• il Segretario.

Art 13. - Giunta esecutiva: competenze

La Giunta esecutiva è l'Organo operativo del Collegio.

Art. 14 - Giunta esecutiva: riunione

La Giunta esecutiva si riunisce almeno ogni due mesi concordando data e luogo tra i membri.

Art. 15 - Sostituzione Consiglieri

In caso di cessazione della carica di uno dei Consiglieri per qualsiasi causa, verrà nominato dal Consiglio, su designazione del Collegio Compartimentale interessato, un nuovo Consigliere.

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